Art. 30-bis

Art. 30-bis

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In vigore dal 16 lug 2022
(( (Semplificazioni in materia di telecomunicazioni). )) ((1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni dell', comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica"; 2) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all' della legge 22 febbraio 2001, n. 36," le parole: "ove previsto," sono sostituite dalle seguenti: "ove ne sia previsto l'intervento,"; b) all', comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31"; c) all', comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dei beni immobili" sono inserite le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi" e le parole: "può esperirsi" sono sostituite dalle seguenti: "l'operatore può esperire"; d) all', comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù" sono inserite le seguenti: "entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50#art-30-bis