Capo III
Art. 30
Abrogato34 / 59Semplificazioni procedurali in materia di investimenti
In vigore dal 18 mag 2022 al 15 lug 2022
1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l' del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui agli , comma 2 e 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di cui all', comma 3, della legge n. 241 del 1990, nonché l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990.
L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo può essere richiesto anche dal soggetto proponente.
2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.
Storico versioni
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