Art. 19 · Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Capo II

Art. 19

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Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

In vigore dal 18 mag 2022
1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all', comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'.
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