Art. 38 · Digitalizzazione agenzie {Tour Operator}
Capo VI

Art. 38

Abrogato38 / 50

Digitalizzazione agenzie {Tour Operator}

In vigore dal 1 mag 2022 al 29 giu 2022
Digitalizzazione agenzie «Tour Operator» 1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all', comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni di euro, di cui all', comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell' del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36#art-38