Art. 37-bis

Art. 37-bis

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In vigore dal 30 giu 2022
(( (Modifica dell'articolo 1677-bis del codice civile). )) (( 1. L'articolo 1677-bis del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 1677-bis (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose). - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili". ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36#art-37-bis