Art. 19 · Portale nazionale del sommerso
Capo II

Art. 19

Abrogato19 / 50

Portale nazionale del sommerso

In vigore dal 1 mag 2022 al 29 giu 2022
1. All' del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui a partire dall'anno 2023 si provvede: a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all', comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36#art-19