Art. 15-bis

Art. 15-bis

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In vigore dal 30 giu 2022
(( (Disposizioni in materia di patronati). )) (( 1. All', comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ", fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse. 2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica, nel rispetto dell'articolo 64, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il mandato di patrocinio di cui all' del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste. 3. All', comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli istituti di patronato. Il finanziamento è erogato agli istituti di patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio". 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ))
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