Titolo I
Art. 8
8 / 43Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia
In vigore dal 2 mar 2022
1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', dopo il comma 14-sexies, è inserito il seguente:
«14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.»;
b) all', comma 1, lettera a), dopo le parole «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all' , comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono inserite le seguenti: «. Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17#art-8