Art. 34 · Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea {EPPO}
Titolo IV

Art. 34

Abrogato34 / 43

Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea {EPPO}

In vigore dal 2 mar 2022 al 28 apr 2022
Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO» 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» è sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all', paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico può essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimità.»; 2) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»; 3) al comma 5, le parole «nell'» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le parole «delle disposizioni cui all', commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell', le disposizioni cui all', commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»; 4) al comma 6, dopo le parole «», sono inserite le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»; b) all': 1) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dall', comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»; 2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di cui all', comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all', comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»; c) all', comma 3, dopo le parole: «aliquote vigenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea»; d) all', comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»; e) all', comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»; f) all', il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare a un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento è data comunicazione al procuratore capo europeo.»; g) all', il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all', comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.». 2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, dopo le parole «di legittimità», sono inserite le seguenti: «nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».
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