Art. 32 · Disposizioni urgenti volte all'implementazione della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza
Titolo IV

Art. 32

Abrogato32 / 43

Disposizioni urgenti volte all'implementazione della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza

In vigore dal 2 mar 2022 al 28 apr 2022
1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all', commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'-quinques, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all', commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17#art-32