Art. 31 · Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari
Titolo IV

Art. 31

Abrogato31 / 43

Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari

In vigore dal 2 mar 2022 al 28 apr 2022
1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata da parte di soggetti o Enti privati.»; b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.». 2. Agli oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'.
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