Titolo IV
Art. 29
Abrogato29 / 43Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni
In vigore dal 2 mar 2022 al 28 apr 2022
1. All', comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell' del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all', comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all', comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.
3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutati in 245,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
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