Art. 28-bis

Art. 28-bis

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In vigore dal 29 apr 2022
(( (Cooperative edilizie di abitazione). )) ((1. Dopo il comma 1 dell' della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonchè, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonchè di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17#art-28-bis