Art. 19-quater

Art. 19-quater

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In vigore dal 29 apr 2022
(( (Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici). )) ((1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all', comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, nè inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza))
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