Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 30 dic 2024
Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) . 28 1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1". -------------- AGGIORNAMENTO (28) Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l', comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell', le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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