Capo II
Art. 11
Abrogato11 / 43Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola
In vigore dal 2 mar 2022 al 28 apr 2022
1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies, dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «, purchè tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale».
b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:
«1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.
1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17#art-11