Art. 46

Art. 46

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In vigore dal 1 gen 2022
Fondi per il rilancio del sistema sportivo 1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire ((la ripresa)) delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 ((in favore della società)) Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all', comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all', comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-46