Art. 38-bis

Art. 38-bis

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In vigore dal 1 gen 2022
(( (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina). )) (( 1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all' della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina. ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-38-bis