Art. 36
66 / 97In vigore dal 1 gen 2022
Potenziamento dell'unità per la semplificazione
1. All', comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita l'Unità per la semplificazione.»;
b) le parole «e la qualità della regolazione», ovunque ricorrano, sono soppresse;
c) al settimo periodo le parole «della segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unità»;
d) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione organica dell'Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione
((e della semplificazione normativa,))
da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli
((della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza))
.
Dell'Unità fanno parte inoltre non più di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732 per l'anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-36