Art. 35-bis

Art. 35-bis

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In vigore dal 1 gen 2022
(( (Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari). )) (( 1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all', comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo la parola: "sentiti," sono inserite le seguenti: "per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso," e dopo la parola: "civili," è inserita la seguente: "penali,"; b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura". ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-35-bis