Art. 14 · Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea
Capo VI

Art. 14

Abrogato37 / 52

Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea

In vigore dal 7 nov 2021 al 31 dic 2021
1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all', comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purchè finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.». 2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all', comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-14