Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 8 ago 2021
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 2 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 giugno 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Cartabia, Ministro della giustizia Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cartabia ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto (con l', comma 1) l'introduzione del Titolo II-bis.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80#art-19