Art. 17-ter

Art. 17-ter

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In vigore dal 8 ago 2021
(( (Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116).)) (( 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021"; b) all'articolo 32, comma 1, secondo periodo, le parole: "Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"; c) all'articolo 32, comma 5, al primo periodo, le parole: " 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: " 31 ottobre 2025" e il secondo periodo è soppresso; d) all'articolo 33, comma 2, le parole: "dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022". ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80#art-17-ter