Art. 66-quater

Art. 66-quater

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In vigore dal 31 lug 2021
(( (Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità). )) (( 1. All' del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 152, dopo le parole: "sospette di falsità," sono inserite le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,"; b) al comma 153, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione". ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77#art-66-quater