Art. 66 · Disposizioni urgenti in materia politiche sociali
Titolo VII

Art. 66

Abrogato66 / 67

Disposizioni urgenti in materia politiche sociali

In vigore dal 1 giu 2021 al 30 lug 2021
1.All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole:"31 maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti:"31 maggio 2022". 2. All', comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Esclusivamente per le medesime finalità, l'INPS consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77#art-66