Art. 60 · Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale
Titolo V

Art. 60

60 / 67

Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale

In vigore dal 1 giu 2021
1. All' del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la parola "Ministri", sono inserite le seguenti: "o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale" e le parole "anche avvalendosi" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e"; b) al comma 3, dopo la parola "Ministri", sono inserite le seguenti: "o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi".
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