Titolo IV
Art. 54
Abrogato54 / 67Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo
In vigore dal 1 giu 2021 al 30 lug 2021
1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all', comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato , comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell' del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77#art-54