Art. 42-bis

Art. 42-bis

77 / 125
In vigore dal 31 lug 2021
(( (Disposizioni in materia sanitaria). )) (( 1. All' della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 577, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio"; b) al comma 583, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 2. All' del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"; b) al comma 5: 1) al primo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse; 2) al secondo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse; c) al comma 6: 1) il terzo periodo è soppresso; 2) al quarto periodo, le parole: "o di decadenza" sono soppresse. 3. All' della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente: "491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili". 4. L'-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato))
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77#art-42-bis