Art. 39-bis

Art. 39-bis

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In vigore dal 31 lug 2021
(( (Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari). )) (( 1. Al comma 1-bis dell' del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno"; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini previsti dagli , commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese". ))
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