Art. 38-ter

Art. 38-ter

65 / 125
In vigore dal 31 lug 2021
(( (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali). )) (( 1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese e utenti, all', comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell' del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82". ))
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77#art-38-ter