Art. 34 · Cessazione della qualifica di rifiuto
Capo VIII

Art. 34

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Cessazione della qualifica di rifiuto

In vigore dal 1 giu 2021
1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "medesimi procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente"; b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77#art-34