Art. 19 · Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva
Parte IITitolo ICapo I

Art. 19

Abrogato25 / 67

Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva

In vigore dal 1 giu 2021 al 30 lug 2021
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 4 la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "trenta"; 2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione."; 3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica."; b) all' sono aggiunte in fine le seguenti parole "entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all', comma 2-bis.".
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