Art. 9-quater
26 / 111In vigore dal 23 mar 2021
(Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)
1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonchè le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
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5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall', comma 6, del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 42, comma 7) che "Il Fondo di cui all', comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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