Art. 33 · Fondo anticipazione di liquidità
Titolo III

Art. 33

Abrogato33 / 35

Fondo anticipazione di liquidità

In vigore dal 29 ott 2020 al 24 dic 2020
1. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 83 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137#art-33