Art. 32-sexies
107 / 111In vigore dal 2 mar 2021
(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino
PIP - Emergenza Palermo)
1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico appartenente al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al
((31 marzo 2022))
.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137#art-32-sexies