Art. 23-quinquies
82 / 111In vigore dal 25 dic 2020
(( (Estensione delle risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). ))
((
1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da COVID-19 e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell', comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato))
Storico versioni
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