Art. 19-sexies
63 / 111In vigore dal 25 dic 2020
(( (Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina). ))
((
1. Lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) di cui all' del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.
))
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