Art. 13-octies

Art. 13-octies

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In vigore dal 25 dic 2020
(( (Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini). )) (( 1. All' del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; b) al comma 2-bis, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137#art-13-octies