Titolo II
Art. 11
Abrogato11 / 35Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica
In vigore dal 29 ott 2020 al 24 dic 2020
1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall' nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili, all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non trovano applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all', comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di cui all', comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione ai quali è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137#art-11