Capo VI
Art. 92
Abrogato92 / 115Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali
In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. Il fondo di cui all', comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è incrementato di euro 11 milioni per l'anno 2020.
2. All', comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «nonché 3,5 milioni per l'anno 2022»;
b) al terzo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione.».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 11 milioni per l'anno 2020 e a 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-92