Capo VI
Art. 80
Abrogato80 / 115Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura
In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. All'articolo 183, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «171,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «231,5 milioni», e al secondo periodo, dopo le parole «dall'annullamento» sono inserite le seguenti: «, dal rinvio o dal ridimensionamento»;
b) al comma 3, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni»;
2. All' del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «245 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «335 milioni», le parole: «145 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «185 milioni» e le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
b) al comma 3, alinea, le parole: «130» sono sostituite dalle seguenti: «335».
3. All', comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
4. L'autorizzazione di spesa di cui all', comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziata, per l'attuazione degli interventi del piano strategico ivi previsto, nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020. All', comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al secondo periodo, dopo le parole «interesse culturale» sono aggiunte la seguente: «e paesaggistico» e dopo la parola «realizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione,».
5. Il Fondo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
6. All'articolo 119, comma 15-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico».
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-80