Art. 71

Art. 71

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In vigore dal 1 mar 2022
Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società 1. Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell' del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell', comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le società di gestione del risparmio possono usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022 , ferme restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere della proroga di cui al presente comma è necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.
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