Art. 57-ter
93 / 167In vigore dal 14 ott 2020
(( (Modifica all' del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32). ))
((
1. All' del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
"4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei conti".
))
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-57-ter