Art. 49 · Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane
Capo V

Art. 49

Abrogato49 / 115

Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane

In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'.
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