Art. 45 · Incremento risorse per progettazione enti locali
Capo V

Art. 45

Abrogato45 / 115

Incremento risorse per progettazione enti locali

In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. All' della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 51, la parola «2034» è sostituita dalla seguente: «2031»; b) dopo il comma 51, è aggiunto il seguente: «51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»; c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.»; d) al comma 58, le parole «al comma 51» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 51 e 51-bis». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'.
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