Capo V
Art. 45
Abrogato45 / 115Incremento risorse per progettazione enti locali
In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. All' della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 51, la parola «2034» è sostituita dalla seguente: «2031»;
b) dopo il comma 51, è aggiunto il seguente: «51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;
c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.»;
d) al comma 58, le parole «al comma 51» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 51 e 51-bis».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-45