Art. 4 · Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze
Capo I

Art. 4

4 / 115

Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

In vigore dal 15 ago 2020
1. All', comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»; b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.». 2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-4