Capo I
Art. 4
4 / 115Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze
In vigore dal 15 ago 2020
1. All', comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;
b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.».
2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
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