Art. 37-bis
58 / 167In vigore dal 22 ott 2020
(( (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337) ))
1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonchè postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonchè di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;";
b) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:
1) le parole: "nonchè a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni";
2) dopo le parole: "vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni;" sono inserite le seguenti: "vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;";
c) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:
1) dopo le parole: "dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di significativa rilevanza";
2) dopo le parole: "vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato" sono inserite le seguenti: "di significativa rilevanza";
3) le parole: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata";
4) le parole: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale";
5) le parole: "direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione";
d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola: "5.720" è sostituita dalla seguente: "5.643";
e) la parola: "gabinetto", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "centro".
2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce "carriera dei funzionari tecnici di polizia" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico"; nella colonna relativa ai posti in organico, le parole: "Posti in organico" sono sostituite dalle seguenti: "Posti di funzione" e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: "102" è sostituita dalla seguente: "135";
b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico" e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: "100 (120)" sono sostituite dalle seguenti: "115 (135)".
3. All', comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "Nella sostituzione" sono sostituite dalle seguenti: "Se titolari del relativo incarico, nonchè nella sostituzione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-37-bis