Art. 34 · Rifinanziamento del Commissario Straordinario
Capo IV

Art. 34

Abrogato34 / 115

Rifinanziamento del Commissario Straordinario

In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all' del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alle attività di cui all', comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché per le attività di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una quota delle predette risorse pari a 80 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021 è destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono individuati e disciplinati gli interventi di acquisizione di quote di capitale di cui al precedente periodo. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'.
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