Capo III
Art. 30
30 / 115Incentivi in favore del personale sanitario
In vigore dal 15 ago 2020
1. All', comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al terzo periodo, le parole: «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi».
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-30