Art. 26 · Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena
Capo I

Art. 26

Abrogato26 / 115

Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena

In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. All', comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «e degli Istituti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS»; b) al secondo periodo, le parole «Gli enti previdenziali provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»; c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende».
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